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Possono
far parte del Comitato persone fisiche (soci
individuali) persone giuridiche, associazioni che
esercitano attività di studio, progettazione
e/o costruzione (soci
collettivi) attivi nei settori di interesse dell'associazione
definiti dall'art. 2, Amministrazioni Pubbliche e/o
dello Stato interessate alla materia che esercitino
attività di supervisione ed enti pubblici o società
private proprietari o gestori di dighe (soci
sostenitori).
Ogni socio collettivo o sostenitore può chiedere
che, oltre al rappresentante, per ogni dieci quote sociali
o frazioni superiori a cinque versate a norma del successivo
art. 8, una persona da essa designata venga ammessa
come socio individuale senza obbligo di versamento della
relativa quota sociale, ed alle condizioni e nei modi
di cui al successivo art. 4.
Le Amministrazioni Pubbliche e dello Stato interessate
alla materia godranno di particolari condizioni di ammissione
e partecipazione.
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