Possono far parte del Comitato persone fisiche (soci individuali) persone giuridiche, associazioni che esercitano attività di studio, progettazione e/o costruzione (soci collettivi) attivi nei settori di interesse dell’associazione definiti dall’art. 2, Amministrazioni Pubbliche e/o dello Stato interessate alla materia che esercitino attività di supervisione ed enti pubblici o società private proprietari o gestori di dighe (soci sostenitori).
Ogni socio collettivo o sostenitore può chiedere che, oltre al rappresentante, per ogni dieci quote sociali o frazioni superiori a cinque versate a norma del successivo art. 8, una persona da essa designata venga ammessa come socio individuale senza obbligo di versamento della relativa quota sociale, ed alle condizioni e nei modi di cui al successivo art. 4.
Le Amministrazioni Pubbliche e dello Stato interessate alla materia godranno di particolari condizioni di ammissione e partecipazione.